Il Comitato Tecnico Scientifico è previsto dalla Legge 16 novembre 1995 n. 126 e le sue funzioni e competenze sono altresì individuate dalla Legge 19 luglio 1995 n.87, dalla Legge 3 ottobre 2007 n. 107 e dal Decreto Delegato n.130 del 10 ottobre 2008.
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto:
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- dal Segretario di Stato per il Territorio e l Ambiente, lAgricoltura con funzioni di Presidente;
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- da tre Esperti specializzati in una delle discipline naturalistiche, agro-forestali nominati dal Consiglio Grande e Generale;
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- da un Esperto specializzato in una delle discipline naturalistiche, agroforestali, nominato dalle associazioni ambientalistiche legalmente riconosciute;
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- da un Esperto specializzato in una delle discipline naturalistiche e forestali nominato dalle associazioni degli agricoltori legalmente riconosciute;
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- dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;
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- dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica;
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- dal Dirigente dell'Ufficio Progettazione.
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Le competenze del Comitato Tecnico Scientifico sono:
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- formulare proposte di competenza per l'individuazione e la regolamentazione delle aree protette;
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- redigere, la cartografia tematica riguardante i seguenti aspetti naturalistici del territorio:
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- geomorfologia e idrografia;
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- vegetazione;
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- individuazione delle aree di particolare interesse naturalistico, culturale, paesistico che necessitano di specifiche norme protettive o di interventi urgenti;
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- individuazione delle aree maggiormente vulnerabili nonché lo stato dell'ambiente naturale e i profili di vulnerabilità territoriale;
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- le carte dovranno essere corredate da una specifica relazione;
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- proporre ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura e del paesaggio;
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- esprimere proposte e pareri previsti dalla legge;
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- redigere con periodicità almeno triennale una o più relazioni sulle presenze faunistiche del territorio con particolare riferimento agli animali vertebrati;
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- dare indicazioni di carattere generale sui criteri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle formazioni boschive ed arbustive e sui nuovi rimboschimenti;
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- esaminare osservazioni avanzate da singoli cittadini o da associazioni in materia di tutela ambientale con l'obbligo di fornire risposte scritte e motivate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'osservazione;
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- effettua la valutazione di impatto ambientale, esaminando ed approvando gli screening e gli studi di impatto ambientale elaborati dai progettisti. Nellesercizio di tale funzione ha facoltà di dettare prescrizioni e osservazioni volti a rendere maggiormente compatibili e di minore impatto gli interventi edilizi e urbanistici con il contesto paesaggistico e ambientale di riferimento.
In generale si dedica alla conservazione, al recupero e alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale, delle formazioni vegetali e della flora selvatica.