La Commissione per la Tutela Ambientale è istituita della Legge 19 luglio 1995, n. 87, dall’articolo n. 55.
La C.T.A. è composta:
- dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente che la presiede;
- dal Segretario di Stato per l'Industria e l’Artigianato;
- dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale;
- dal Segretario di Stato per i Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
- quattro esperti nei settori di competenza della Legge 19 luglio 1995 n. 87, nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata di tre anni con possibilità di un’unica rielezione.
Il Presidente può chiamare a far parte della Commissione, con voto consultivo, altri membri del Congresso di Stato, il Dirigente del Dipartimento Prevenzione, altri funzionari dello Stato e rappresentanti delle categorie interessate.
La C.T.A. ha competenze riguardanti:
- funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento generale delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della Legge19 luglio 1995 n. 87;
- l’indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'ambiente nei riguardi dell'immissione di sostanze inquinanti e dall'approvvigionamento delle acque, dell'occupazione del suolo, del conseguimento di obiettivi di qualità dell'aria, nei riguardi altresì delle fonti di rumore e dell'inquinamento acustico e magnetico;
- la formulazione di proposte al Congresso di Stato in tema di attuazione ed aggiornamento della normativa;
- l’approvazione del piano di gestione dei rifiuti;
- proporre i Decreti Delegati attuativi della Legge n.131 del 21 settembre 2009 “Legge delega per il riordino e l’aggiornamento della normativa in materia ambientale”;
- svolge le funzioni di controllo ed autorizzative previste dalla Legge 30 ottobre 2003, n.142 “Protezione da esposizioni a Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici”; e dalla Legge 28 Giugno 2005 n. 94 “Norme relative all’utilizzazione, bonifica e smaltimento di amianto”;
Il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui al Capo III della legge 19/07/95 n.87 sono affidate al Collegio Tecnico formato dai quattro esperti succitati, che nominerà al proprio interno annualmente un coordinatore.